Studio Legale Pinucci Corri

Per le aziende

Lo Studio, forte di una pluridecennale esperienza, si propone di assistere le figure apicali e le società imputate ex D.lgs. 231/2001 in ogni stato e grado del giudizio, elaborando una solida strategia al fine di spiegare un’efficace difesa.

Forti della approfondita conoscenza nelle materie dei reati tributari, societari contro la Pubblica Amministrazione, derivanti da omesse cautele sul lavoro, nonché ambientali, edilizi ed urbanistici, i membri dello Studio possono offrire l’assistenza necessaria in ogni ramo del diritto penale.

Non solo: lo Studio si propone di elidere il cosiddetto “rischio da reato”, minimizzando le possibilità che un procedimento penale venga instaurato e che la difesa giudiziale si renda necessaria, nell’ottica di una sempre più diffusa consulenza legale preventiva.

Oltre ai mezzi dei pareri e delle consulenze, i professionisti sostengono le aziende nella prevenzione del rischio – reato attraverso:

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redazione e implementazione di presidi di compliance aziendale, quali: Modello Organizzativo e di Gestione ex D.lgs. 231/2001; privacy policy; deleghe di funzioni complete di tutti i requisiti richiesti dalla normativa;

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redazione e implementazione delle procedure anticorruzione;

Oltre a tali attività lo Studio si rende disponibile per la revisione e l’adeguamento di contrattualistica e modulistica aziendale ai principi di legalità introdotti dagli strumenti di compliance.

Lo Studio sostiene le aziende che si siano dotate, in tutto o in parte, di strumenti di compliance (modello 231, delega, etc.) nelle procedure volte all’ottenimento del cd. rating di legalità.

Alla luce delle sempre più crescente centralità dei beni immateriali – quali la proprietà intellettuale e industriale-  nel ciclo produttivo dell’impresa, lo Studio si propone di stendere regolamenti sull’accesso alle reti aziendali, i quali mirano a disciplinare l’accesso dei dipendenti e dei collaboratori esterni agli asset più preziosi dell’azienda, oltre a fornire assistenza continuativa a società e imprese.

Qualora l’impresa si renda conto di essere stata oggetto di illeciti da parte di concorrenti o dipendenti lo Studio, grazie alla sua rete di consulenti e all’expertise dei suoi componenti, sarà in grado di analizzare il caso nel più breve tempo possibile e offrire un ventaglio di soluzioni legali, compresa l’assistenza giudiziale mediante la redazione di una denuncia- querela.

Varie Definizioni

1. Modello Organizzativo e di Gestione ex D.lgs. 231/2001

    Il D.lgs. 231/2001, il quale ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche in conseguenza della commissione nell’interesse o a vantaggio della società – da parte di soggetti apicali della stessa – di uno o più reati presenti nel suo catalogo, attribuisce rilievo giuridico decisivo all’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo efficace, unico strumento in grado di escludere, o quantomeno mitigare, la responsabilità dell’azienda. La società ottiene l’esenzione da qualsivoglia responsabilità provando che:

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    ha adottato e costantemente aggiornato un modello 231 idoneo a prevenire la commissione di reati;

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    ha istituito un proprio organismo di vigilanza interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che supervisioni l’aggiornamento e la costante adeguatezza del modello;

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    chi ha commesso il reato ha eluso fraudolentemente le misure preventive predisposte;

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    non vi è stata alcuna mancanza o insufficienza di controllo da parte dell’organismo di vigilanza interno.

    Risulta essenziale che il modello sia aderente alle caratteristiche dell’impresa, in quanto deve:

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    identificare le aree in cui sussiste il rischio di commissione di reati;

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    elaborare protocolli per le decisioni aziendali, al fine di mitigare il rischio-reato, nonché stabilire sanzioni per il loro mancato rispetto;

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    scegliere modalità di gestione delle risorse aziendali idonee a scongiurare la realizzazione di illeciti;

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    rendere obbligatorio il ragguaglio degli impiegati con l’organismo di controllo.

    L’implementazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo porta notevoli benefici all’impresa, sotto vari aspetti.
    Oltre all’indubbio vantaggio di tenere indenne la società da sanzioni che potrebbero gravemente danneggiarla, infatti:

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    la presenza di un “modello 231” incide positivamente sulla due diligence che gli investitori esperiscono sulle società cui desiderano immettere fondi.
    Eliminare o ridurre grandemente il rischio-reato, infatti, permette a colui che investe di accollarsi solo il normale rischio di impresa, con conseguente diminuzione dell’alea;

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    adottare un modello permette l’accesso a liquidità altrimenti irraggiungibili: alcuni istituti di credito pongono come condizione necessaria per l’erogazione di fondi la presenza di un modello di organizzazione, gestione e controllo;

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    l’adozione del modello postula l’introduzione di un codice etico, il quale non può far altro che migliorare l’immagine della società nei confronti di potenziali clienti, oltre che investitori.
    Questi sono solo alcuni dei molteplici vantaggi derivanti dall’introduzione di un “modello 231”.

    2. Procedura di Whistleblowing

    Il cosiddetto “Whistleblowing” consiste nella segnalazione o divulgazione pubblica, da parte di una persona fisica (cd. “Whistleblower” o “persona segnalante”) di informazioni su violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

    L’istituto è disciplinato dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il quale prevede che le sue disposizioni si applichino sia ai soggetti pubblici che ai soggetti privati che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

    Le violazioni segnalabili dal dipendenteconsistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. A titolo esemplificativo, illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti; illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato del citato decreto ovvero relativi ai settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; e molti altri.

    Non solo: il decreto obbliga anche le società private a dotarsi di un idoneo canale per la segnalazione delle violazioni, che deve garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

    Detto canale deve essere gestito da una persona o da un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero da un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.

    Il D.lgs. 24/2023 prevede che l’Autorità Nazionale Anticorruzione possa irrogare sanzioni in caso di mancata o inesatta istituzione del canale di segnalazione, motivo per cui le procedure volte all’istituzione e regolamentazione del canale debbono essere condotte da personale esperto, in grado di redigere una procedura che rispetti i requisiti normativi e in grado di informare e formare il personale in ordine alle nuove misure adottate.

    3. Privacy policy

    Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ‘Regolamento Generale sulla protezione dei dati’ (di seguito, anche “GDPR”) e della normativa italiana vigente per la protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e successive modifiche).

    Al suo interno devono essere descritti i soggetti che svolgono il trattamento dei dati, coloro che li custodiscono e le modalità della custodia, la base giuridica del trattamento, oltre a tutte le altre informazioni richieste dalla normativa.

    4. Delega di funzioni

    La delega di funzioni, prevista dal D.lgs. 81/2008, permette di trasferire dal datore di lavoro ad un sottoposto varie funzioni, specialmente nell’ambito della sicurezza ed igiene sul lavoro.

    Essa deve sottostare a vari requisiti previsti dalla normativa ed affinati dalla giurisprudenza, tra cui avere forma scritta ed essere adeguatamente pubblicizzata.

    La delega di funzioni, peraltro, è pacificamente ammessa anche in tema di rifiuti.

    6. Procedure anticorruzione

    In ossequio al Global Compact adottato nel 2000 dalle Nazioni Unite e dalla normativa UNI EN ISO 37001:2016 le imprese, soprattutto quelle in possesso di un Modello 231, adottano una procedura idonea a mitigare il rischio corruzione.

    Tale procedura deve essere abilmente coordinata con la tutela dei cd. Whistleblower, al fine di rendere organiche e coerenti tra loro le prassi seguite dall’impresa.

    La sempre maggiore rilevanza delle procedure sopra descritte deriva dalle “clausole di compliance”, in cui gli acquirenti chiedono che il fornitore – per stipulare un contratto – sia dotato anch’esso di procedure anticorruzione.

    7. Regolamenti sull’utilizzo di strumenti informatici e reti aziendali

    Tale strumento permette di disciplinare con chiarezza e rigore l’accesso agli strumenti che contengono gran parte delle informazioni sensibili, confidenziali e commerciali dell’impresa.

    Il regolamento, al fine di essere efficace, deve confrontarsi con tutte le disposizioni normative rilevanti, quali: codice penale, D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii (Codice della Privacy), Reg. UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), D.lgs. 82/2005 (Codice dell’ Amministrazione digitale), provvedimenti del Garante per la Privacy.

    Il regolamento stabilirà procedure uniformi, da applicarsi in tutte le aree operative dell’azienda, oltre a disciplinare le modalità con cui la società potrà monitorare l’attività dei dipendenti e quali sanzioni sono applicabili in caso di violazioni delle procedure.

    In tal modo sarà possibile mitigare grandemente la possibilità che un utilizzo scorretto dei sistemi aziendali possa: esporre la società ad intrusioni da parte di terzi; contribuire alla volontaria o involontaria disseminazione di importanti informazioni e dati; esporre l’impresa a rischi di natura civile, penale o amministrativa.

    8. Regolamento per la videosorveglianza e tutela del patrimonio aziendale

    Uno strumento senz’altro efficace per la tutela del patrimonio aziendale è la videosorveglianza. Tuttavia, al fine di conformarsi con le stringenti disposizioni del codice penale, della normativa giuslavoristica (ad esempio, la l. 20 maggio 1970, n. 300 “statuto dei lavoratori”) e della normativa in tema di privacy (D.lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679), tale strumento deve essere redatto con estrema cura, così come deve essere studiata approfonditamente la sua messa in opera.

    Lo studio si propone di assistere le società nel tutelare il proprio patrimonio, redigendo un regolamento conforme alla normativa e utile a prevenire illeciti contro il patrimonio commessi da dipendenti o terzi.

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